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Antonella Meniconi – La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943) – 2006

Antonella Meniconi
Bologna, il Mulino, 376 pp., euro 30,00

Anno di pubblicazione: 2006

Si tratta del nono volume della collana di «Storia dell’avvocatura in Italia», promossa dal Consiglio nazionale forense, che molto ha contribuito a studiare le principali questioni inerenti la professione, al punto che ogni nuovo contributo incentrato non su casi di studio particolari (di cui si patisce ancora la scarsità), ma su questioni generali e nazionali, sconta necessariamente una certa ripetitività di informazioni e argomentazioni. Non ne è immune neppure il presente volume (specie i capitoli I e V), nel quale tuttavia l’autrice, storica delle istituzioni e della pubblica amministrazione, conduce anche una indagine originale, e documentata archivisticamente, sull’attività del Sindacato nazionale fascista e del Consiglio forense (con diverse denominazioni e composizioni l’organo disciplinare superiore dell’avvocatura a seguito della riforma professionale del 1926). La chiave di lettura privilegiata è quella del tentativo fascista di governare il cambiamento della professione avvocatizia maturato a partire dagli anni Venti, e caratterizzato da un lato dalla iperspecializzazione e d’altro canto dalla diffusione di rapporti di impiego subordinato per molti avvocati nell’amministrazione pubblica o parapubblica, nei comparti finanziario e previdenziale, nelle aziende. Per far questo si segue il quadro normativo (leggi professionali del 1926 e del 1933, introduzione dell’esame di Stato per l’accesso alla professione) e il dibattito relativo in ambito sindacale. Particolare attenzione è posta a delineare le figure dei protagonisti degli organi professionali fascisti, tra i quali si riscontra dapprima una sostanziale continuità con i membri dell’élite togata liberale, ai quali progressivamente si affianca la generazione dei quarantenni, meno legati a esperienze libero professionali classiche quanto piuttosto a profili nei quali i rapporti di dipendenza da aziende, enti economici o corporativi si intrecciano con l’attività politica e sindacale. Sul piano istituzionale emerge la persistenza di uno stile in qualche modo garantista nella conduzione del controllo disciplinare sulla avvocatura, esercitata dal Sindacato e, in seconda istanza, del Consiglio forense, che in qualche caso temperava le più sommarie decisioni degli organi sindacali. Nella pratica, però, l’organo superiore non andava oltre un’attenzione pignola per la veste formale dei procedimenti, facendo dell’asserito garantismo una ulteriore vessazione. Fu il caso, per esempio, dell’espulsione degli ebrei dagli albi; per molti di loro ? titolari di meriti nazionali o fascisti ? i tempi ristretti e i vizi di forma nella documentazione resero impossibile anche l’inclusione negli elenchi dei «discriminati», abilitati alla tutela legale almeno dei correligionari. Dopo la Liberazione (termine ad quem della trattazione è il 1947), la persistente tradizione formalistica agì invece in senso esasperatamente garantista, riducendo a pochi casi le sanzioni disciplinari per gli esponenti più in vista delle gerarchie corporative in ambito avvocatizio.

Marco Soresina