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Rino Messina – Il processo imperfetto: 1894 i Fasci siciliani alla sbarra, – 2008

Rino Messina
Palermo, Sellerio, 457 pp., euro 24,00

Anno di pubblicazione: 2008

Il volume dedicato ai Fasci siciliani da Rino Messina, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, dopo essere stato dal 1996 al 2008 presidente del Tribunale militare della stessa città, non esamina le vicende storico-politiche della Sicilia di fine ’800 che portarono alla nascita dei Fasci siciliani. Ad interessare l’a. è la svolta repressiva che sul finire del 1893 si abbatté, per volere di Crispi, su quel movimento popolare, prendendo a pretesto alcuni tumulti sfociati in assalti ai municipi e ai casotti daziari. Dopo un iniziale orientamento propenso a riconoscere almeno le ragioni politiche del sommovimento, Crispi prese con decisione la strada della repressione militare e su sua spinta il 3 gennaio 1894 fu proclamato nell’isola lo stato d’assedio. Il generale Morra di Lavriano veniva poi nominato commissario straordinario con pieni poteri, che non tardò ad esercitare dichiarando applicabile al contesto isolano gli articoli 246, 251 e 546 del Codice penale militare, applicabili solo in situazione di guerra contro uno Stato nemico. In un tale quadro furono arrestati e poi processati i vari Rosario Bosco Garibaldi, Giuseppe De Felice Giuffrida, Nicola Barbato, ecc. vale a dire i massimi dirigenti dei Fasci, che dall’estate del 1893 avevano formato un comitato centrale nel tentativo di meglio coordinare e disciplinare l’amplissimo movimento di massa. Sul processo dunque si soffermano le riflessioni di Messina, che dimostra quanto il dibattimento contro i dirigenti dei Fasci avvenisse in palese violazione dei principi fissati dallo stesso Statuto Albertino. Con una semplice circolare amministrativa si determinò un vero monstrum giuridico, stabilendo che l’istruttoria contro gli accusati fosse svolta dall’autorità giudiziaria ordinaria, mentre il giudizio veniva affidato a un tribunale militare di guerra. Si trattava di una forzatura grave in quanto il decreto di stato d’assedio del 3 gennaio non era di tipo militare, applicabile soltanto in casi di invasione da parte di forze nemiche del territorio nazionale, ma politico; tuttavia Morra di Lavriano nei suoi editti richiamò anche norme di guerra, sovrapponendo in maniera illegittima due differenti momenti. Confermato a posteriori dal voto della Camera, lo stato d’assedio d’altronde sospendeva sì alcune garanzie costituzionali ma non stabiliva automaticamente che spettasse ai tribunali militari giudicare reati quali la cospirazione politica e l’eccitamento alla violenza, che se vi erano stati andavano a collocarsi nel periodo precedente l’instaurazione dello stato d’assedio. Si trattava inoltre di reati presenti nel Codice penale comune essendo peraltro gli imputati civili i quali per essere assoggettati alla giurisdizione militare dovevano «rendersi responsabili di ben precisi illeciti, contemplati tutti dal codice per l’esercito» (p. 39). Il processo, argomenta dunque l’a., era «imperfetto» nel senso che violava palesemente gli stessi principi fissati dallo Statuto e dalla giurisprudenza del Regno d’Italia, svelando la sua natura di momento di una repressione politica priva di fondamento giuridico.

Tommaso Baris