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Marco Fioravanti – Le potestà normative del governo. Dalla Francia d’ancien régime all’Italia liberale – 2009

Marco Fioravanti
Milano, Giuffrè, XIII-348 pp., euro 36,00

Anno di pubblicazione: 2009

«Toute societé dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution», recita l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Da questa norma-manifesto del costituzionalismo l’a. – storico del diritto – prende le mosse per una ricostruzione dell’ampio dibattito dottrinario sui rapporti tra i poteri dello Stato. La separazione dei poteri, infatti, pone il problema delle potestà regolamentari dell’esecutivo. E solleva altresì la questione se i giudici possano o meno rifiutarsi di applicare norme emanate dall’esecutivo violando la separazione dei poteri, senza infrangerla a propria volta. Nodi del dibattito alla cui soluzione definitiva non è possibile giungere, per una contingente natura politica che ogni soluzione assume.La prima parte del volume è dedicata alla Francia, a partire dal periodo rivoluzionario, quando a fronte di un principio di legalità interpretato come preminenza del potere legislativo, si consente però all’esecutivo di ampliare le proprie competenze normative sia attraverso la delega sia attraverso la vera e propria decretazione d’urgenza. Pagine molto vivaci e originali sono dedicate al costituzionalismo della Restaurazione. Vi si dà conto del dibattito tra una dottrina di orientamento liberale, al suo interno composita, e una dottrina conservatrice dello Stato. Una ricostruzione dalla quale emerge quindi la diversità di contributi e di prospettive che prepara la rivoluzione del luglio 1830, innescata proprio dall’interpretazione del potere regio di emettere ordinanze.La trattazione segue poi le vicende francesi fino alla Terza Repubblica, quando si consolida il principio della supremazia del Parlamento e si afferma l’idea che il governo svolga un ruolo d’esecuzione quasi passivo. Leggi costituzionali escludono nel 1875 il ricorso ai decreti-legge, che si sviluppa però nella prassi, in particolare attorno alla prima guerra mondiale.L’ultimo terzo del volume è dedicato all’Italia, dove un articolo dello Statuto riconosce all’esecutivo soltanto il potere di fare «i decreti e i regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza o dispensarne». I decreti-legge sono quindi esclusi ma il dibattito sulla loro legittimità è acceso, non fosse altro perché vi si fa ricorso sempre più spesso a partire dalla fine dell’800. La dottrina prevalente sostiene che in situazioni straordinarie la necessità diventi fonte del diritto. Ma la prima disciplina giuridica della materia è opera del fascismo che, con una legge del 1926, opera in realtà una «riforma costituzionale». Non soltanto è previsto un ampio margine di tempo – due anni – per la conversione in legge dei decreti, ma non sono individuati con precisione neanche i limiti delle materie.Il sipario della trattazione cala, forse un po’ frettolosamente, sull’Assemblea Costituente, la quale sceglie di disciplinare l’istituto della decretazione d’urgenza, sottoponendolo a precisi limiti e con determinate garanzie. Ma nella prassi successiva, come è noto, i presupposti di necessità e urgenza e le garanzie di rapida conversione in legge sono stati violati numerose volte…

Domenico Rizzo