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Lo statuto

Lo statuto indica gli scopi dell’associazione, le modalità di accesso a essa e la sua democrazia interna, i diversi organi e aspetti della vita associativa.

ART. 1 – L’Associazione è denominata “SOCIETA’ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA – (SISSCO)” ed è una Associazione senza fini di lucro della tipologia dettata dagli articoli da 36 a 42 del Codice Civile.
La sede della Associazione è in Siena.
La sede della Segreteria della Associazione può essere stabilita anche altrove, conformemente alle esigenze organizzative, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – L’Associazione ha per scopo la promozione della cultura. In particolare, l’Associazione promuove il progresso degli studi di storia contemporanea in Italia e la loro valorizzazione nell’ambito scientifico, accademico, civile. Momenti fondamentali di tale attività sono l’ampia diffusione di ogni informazione riguardante l’insegnamento universitario della disciplina, l’organizzazione e gli esiti della ricerca nonché il dibattito tra i cultori della stessa.
Strumenti essenziali dell’attività sociale sono la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici informativi o cartacei, e la preparazione di un seminario annuale su un tema indicato dall’Assemblea dei soci.
Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale: la promozione di convegni e ricerche; l’organizzazione di seminari e corsi di studio, anche a carattere didattico; l’acquisizione, la conservazione e l’edizione di fonti ed atti documentari, nonché di materiale bibliografico.

ART. 3 – Possono essere soci gli studiosi di storia contemporanea e tutti coloro che, a vario titolo cultori della stessa o interessati alla ricerca, si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.
Si diventa soci su invito del Consiglio Direttivo o su domanda. Le domande di associazione devono essere corredate dall’invio di un curriculum. Su di esse il Consiglio Direttivo delibera nel termine di tre mesi dandone comunicazione ai soci. Le domande di associazione possono essere respinte solo con deliberazione unanime.
Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
E’ ammessa l’associazione di istituzioni.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

ART. 4 – La quota di iscrizione e quella annuale di associazione sono stabilite dall’Assemblea degli associati. Il mancato pagamento della quota comporta la decadenza dalla qualità di socio. Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci, individuali o collettivi, avviene inoltre:
– in caso di decesso del socio o di scioglimento dell’ente-associazione-istituzione;
– per rifiuto motivato del rinnovo dell’adesione da parte degli organismi preposti a tal compito;
– per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

ART. 5 – Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
Sono Organismi di garanzia e controllo:
– il Collegio dei garanti (probiviri);
– il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6 – L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno un quarto dei soci.
In questo caso l’assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione si effettua mediante lettera da inviarsi almeno due mesi prima della data stabilita per la riunione (venti giorni prima, nel caso di Assemblee straordinarie). La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione. La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione per le quali occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 7 – L’Assemblea dei Soci:
– Discute le linee programmatiche di attività dell’Associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono in particolare di competenza dell’Assemblea la discussione e definizione di massima delle modalità e dei contenuti del seminario annuale della società e l’accettazione di contributi, erogazioni o lasciti per importi che eccedano quelli preventivamente autorizzati dall’Assemblea stessa.
– Delibera sulle modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci. Di tali proposte, formulate e presentate entro un mese dalla data dell’Assemblea in cui dovranno essere discusse, va data circostanziale notizia in allegato alla lettera di convocazione dell’Assemblea stessa; delibera su progetti, programmi ed iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
– Elegge a scrutinio segreto il Presidente dell’Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, tra cui il Presidente dell’Associazione. Ad eccezione di quest’ultimo i membri durano in carica tre anni. Essi vengono rinnovati annualmente per un terzo di modo che i due consiglieri rimasti in carica per un triennio vengano sostituiti da due nuovi eletti. I consiglieri scaduti non sono immediatamente rieleggibili. Qualora un membro del direttivo si dimetta o decada prima della scadenza del suo mandato, l’Assemblea eleggerà un terzo membro del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il suo mandato non superi i dodici mesi, quest’ultimo sarà immediatamente rieleggibile.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria.
La presidenza nomina una commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo nomina un Comitato elettorale composto da tre membri, non più di uno dei quali facente parte del Consiglio medesimo. Il Comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione dei consiglieri, fino a trenta giorni prima dell’Assemblea. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno quindici e non più di venti soci. Nel corso dell’Assemblea sempre da quindici a venti soci possono comunque presentare una ulteriore candidatura.
Ogni socio può presentare una sola candidatura.
Ciascun socio potrà votare indicando un solo nominativo. E’ ammesso il voto per delega. Ogni socio non può presentare più di una delega.

ART. 9 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono presenti almeno quattro consiglieri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
L’assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato, che non dà luogo a surroga. Ad eccezione del caso previsto all’art. 3, le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice.
I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo:
– provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in esecuzione delle direttive dell’Assemblea; provvede all’organizzazione del seminario annuale secondo le modalità deliberate dall’Assemblea e alla nomina di apposite redazioni delle sue pubblicazioni periodiche, cartacee ed informatiche.
– Propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; convoca l’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno.
– Cura la gestione economica dell’Associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti.
Tali funzioni di tesoriere sono delegate ad un consigliere o ad un socio scelto dal Consiglio Direttivo, o eccezionalmente al Presidente.
– Redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio si riunisce sempre entro i quaranta giorni successivi all’Assemblea annuale ordinaria. Nel corso di ciascuna adunanza verranno stabiliti e messi a verbale ora, data, luogo dell’adunanza successiva. Convocazioni straordinarie possono seguire a discrezione del Presidente ed ove ne facciano richiesta tre consiglieri.
L’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie viene determinato dal Presidente e comunicato ai consiglieri per iscritto e con congruo anticipo.

ART. 11 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto e dura in carica quattro anni.
Entro trenta giorni dall’Assemblea il Comitato elettorale di cui all’art. 8 raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione del Presidente. Altre candidature possono essere presentate in sede di Assemblea. E’ ammesso il voto per delega. Ogni socio non può presentare più di una delega.
Verrà eletto il candidato che raccoglierà la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.

ART. 12 – Il Presidente:
– Presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
– Ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
– Rappresenta in giudizio l’Associazione.
– Stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione.
– Nomina annualmente tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente.

ART. 13 – In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ART. 14 – Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione.
Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio a lui affidato.

ART. 15 – Il Collegio dei garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
– dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
– dirimere le controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L’iniziativa del Collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria.
Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito regolamento.
Il Collegio dei garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei garanti, oltre che agire nell’ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei confronti del mancato accoglimento di iscrizione.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica all’Assemblea.
Il Collegio dei garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 16 – Il Collegio dei revisori dei conti è organo di verifica e controllo amministrativo. Esso ha il compito di:
– esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
– controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
– presentare all’Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

ART. 17 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati;
– dall’introito delle quote sociali e di iscrizione;
– da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo sociale;
– da redditi patrimoniali.
Il patrimonio della Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse.

ART. 18 – Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 19 – Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.