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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 10 marzo 1999, n.294

pubblicato in Gazzetta ufficiale n.24 agosto 1999, n.198, in vigore dal 8 settembre 1999

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI IN POSSESSO DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE E DI SICUREZZA SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 24, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL’INTERNO

Visto l’articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l’articolo 17, commi 3 e4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Udito il parere dellacommissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 19 maggio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1.Ferma restando l’esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento, il presente regolamento individua, in conformita’ all’articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all’accesso in relazione alle esigenze di cui all’articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2. Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, così come definiti dall’articolo 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE siano comunque in possesso in relazione all’ attività informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi degli organismi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate;

d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali;

e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonchè note caratteristiche relative al personale

dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medici ed atti relativi alla salute delle persone;

c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all’adozione del relativo provvedimento;

d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;

e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchiestedi natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;

f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento;

g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;

h) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale edalle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti;

i) documenti concernenti la concessione del nullaosta di sicurezza, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell’ articolo 2;

l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nullaosta di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte egruppi economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell’ articolo 2;

m) documenti relativi alle proceduredi certificazione ed omologazionedi macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per l’ elaborazione automatica dei dati, ai fini dell’ abilitazione al trattamentodi informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 2;

n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed omologazione dei centri per la elaborazione

automatica dei dati classificati, dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 2.

Art. 4. Periodo di segretazione

1.Ai sensi dell’ articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, l’accesso è consentito, fatti salvi eventuali maggiori termini stabiliti dalla legge:

a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 2, lettere c) ed e);

b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui all’ articolo 2, lettera d);

c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui all’ art. 2, lettere a) e b), ed all’art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 1999,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema

Il Ministro della difesa Scognamiglio Pasini

Il Ministro dell’interno Russo Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 217

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’ art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore el’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Si trascrive il testo del relativo art. 24:

“Art. 24.- 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’art.12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell’ art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalita’ di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l’ accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l’ obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’ accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall’ art. 9, legge 1 aprile 1981, n.121, come modificato dall’ art.26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche’ ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell’art. 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimentodell’azioneamministrativa.

Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di cui all’art.13, salvo diverse disposizioni di legge”.

Note alle premesse:

– Per il testo del comma 4 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

– Il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.

– Il testo dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita’di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi,in attuazionedell’art.24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e’ il seguente:

“Art.8 (Disciplina dei casi di esclusione). – 1. Le singole amministrazioni provvedono all’ emanazione dei regolamenti di cui all’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’ osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all’accesso se non quandoessi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’ art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,anche l’ eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all’art. 24,comma 4,della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteridi omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell’ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’ art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’ esercizio della sovranità nazionale e alla continuità ealla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimentoalle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita’ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni edelle persone coinvolte, nonché all’ attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.

– La legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca:”Istituzione e ordinamentodei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”.

– Il testo dell’ art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ il seguente: “Art. 27. – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché’ venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’ attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; proponeal Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’art.18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo”.

Note all’art. 1:

– Il testo dell’ art. 12 della citata legge 24 ottobre 1977, n. 801, è il seguente:

“Art.12.- Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie,le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale”.

– Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241, si veda in nota al titolo.

– Per il testo dell’art. 8 del decreto del Presidentedella Repubblica 27 giugno1992, n.352, si veda in nota alle premesse.

Nota all’art. 2:

– Il testo dell’ art. 22,comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, è il seguente:

“Art. 22. – 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’ attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all’ art. 27″.

Nota all’art. 3:

– Per il testo dell’ art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, si veda in nota alle premesse.

Nota all’art. 4:

– Per il testo dell’art. 8, commi 2 e 3,del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.