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Decreto Ministeriale, 3 novembre 1999, n.509

Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei

Ministero dell’Universitý e della ricerca scientifica e tecnologica
Decreto 3 novembre 1999, n. 509,
REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L’AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2, 4 gennaio 2000)

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l’articolo 17, comma 3;

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 1999;

VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 13 ottobre 1999;

CONSIDERATO che la VII Commissione del Senato non ha espresso parere;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1
Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a)per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b)per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

c)per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d)per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e)per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell’articolo 3;

f)per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell’articolo 3;

g)per classe di appartenenza di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell’articolo 4;

h)per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;

i)per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l)per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m)per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

n)per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11;

o)per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p)per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2
Finalità

1.Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2.Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3
Titoli e corsi di studio

1.Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a)laurea (L)

b) laurea specialistica (LS).

2.Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3.La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4.Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5.Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

6.Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.

7.I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6.

8.Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

9.Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.


Art. 4
Classi di corsi di studio

1.I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all’articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall’emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3.I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.


Art. 5
Crediti formativi universitari

1.Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2.La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3.I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4.I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d).

5.Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6.I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7.Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.

Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1.Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2.Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.

3.In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l’ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell’adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.

4.Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all’articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 3.

5.Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

6.Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall’università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti


Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio

1.Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2.Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.

3.I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea.

4.Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica


Art. 8
Durata normale dei corsi di studio

1.Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all’articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.

2.La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1.La procedura per l’istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2.Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3.Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l’eccezione dei corsi di cui all’articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso un’altra università.

4.All’atto dell’istituzione di un corso di laurea, l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.


Art. 10
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1.I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:

a)attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b)attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c)attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d)attività formative autonomamente scelte dallo studente;

e)attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera ;

f)attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

2.I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a)la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;

b)le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c)i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.


Art. 11
Regolamenti didattici di ateneo

1.Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2.I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all’articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3.Ogni ordinamento didattico determina:

a)le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b)il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c)i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d)le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4.Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

5.Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6.Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7.I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a)agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b)alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

c)alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d)alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

e)alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;

f)all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6;

g)all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

h)all’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

i)alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

l)alla valutazione della qualità delle attività svolte;

m)alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

n)alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 9.

8.I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9.Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l’elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.


Art. 12
Regolamenti didattici dei corsi di studio

1.In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’ordinamento didattico nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo.

2.Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a)l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b)gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c)i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d)la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e)le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3.Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4.Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.


Art. 13
Norme transitorie e finali

1.Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2.Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell’opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

3.Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

4.L’istituzione da parte di un’università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all’articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati nell’anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell’obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, comma 1.

5.Ai sensi dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.

6.Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all’articolo 3, comma 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 1999

 

IL MINISTRO
f.to ZECCHINO


NOTE

 

Note alle premesse:

– La legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

– L’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”

– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

“95. L’ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382″.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 riguarda: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

– Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 prevede: “Norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

– La legge 3 luglio 1998, n. 210 concerne: “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”.

– La legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede: “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”.

Nota all’articolo 1:

– Per il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.

– L’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” prevede:

“Art. 11 – 1. L’ordinamento degli studi dei corsi di cui all’articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all’articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per l’approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l’articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell’insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l’introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l’obbligatorietà di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera d).

3. Nell’ambito del piano di sviluppo dell’università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.”

– Il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 concerne: Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.

Nota all’articolo 2:

– Per il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.

– Per il testo dell’articolo 11, della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all’articolo 1.

Nota all’articolo 3:

– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210:

“Art. 4 – 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all’estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l’ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle università.”

– Il testo dell’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 così recita:

“Art. 6 – 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell’ambito delle intese tra i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell’art. 4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l’iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l’iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all’articolo 11.”

– Il testo dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) prevede:

“15. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) in ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l’attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

c) al comma 111, dopo le parole: “dai diplomi universitari,” sono inserite le seguenti: “dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)”;

d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole “comma 8, lettere a)” è inserita la seguente: “, b)”;

e) al comma 126, primo periodo, la parola: “primaria” è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: “del corso di laurea”, sono inserite le seguenti: “in scienze della formazione primaria”.

Nota all’articolo 9:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 prevede: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.”

Nota all’articolo 10:

– Per il titolo del decreto del Ministero del lavoro del 25 marzo 1998, n. 142 si veda la nota alle premesse.

Nota all’articolo 11:

– Per il testo dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all’articolo 2.

– Per il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.

Nota all’articolo 13:

– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:

“4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell’ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L’istituzione delle facoltà e l’attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.”

– L’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998 (Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000) pubblllicato nella G.U. n. 83 del 9 aprile 1998, così recita:

“1. In attuazione dell’art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000:

a) omissis;

b) omissis;

c) omissis;

d) l’attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo.”

– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4:

“101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l’attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.”