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Decreto Ministeriale, 4 ottobre 2000

Settori scientifico Disciplinari

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in particolare, i commi 99 e 102 dellíart.17;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n.210;

VISTI i DD.MM. 23.12.1999 e 26.6.2000 concernenti la “Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari”;

VISTO il parere espresso dal C.U.N. nellíadunanza del 19.4.2000 con il quale lo stesso Consiglio ha provveduto alla stesura delle declaratorie relative ai settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto nel sopracitato D.M. 23.12.1999;

VISTA la nota prot. n. ACG/U.16/683/2000 con la quale il Ministro ha chiesto al C.U.N. il riesame delle declaratorie di alcuni settori scientifico-disciplinari;

VISTO il parere espresso dal C.U.N. nellíadunanza del 27.7.2000, con il quale lo stesso Consesso ha provveduto ad apportare alle declaratorie alcune delle modifiche richieste;

VISTA líintesa CRUI ñ CUN siglata in data 9 aprile 1999;

RITENUTA líopportunità di riprodurre integralmente líelenco dei settori scientifico-disciplinari, le relative declaratorie, le affinità e le corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori;

D E C R E T A :

Art. 1 – I settori scientifico-disciplinari sono rideterminati come risulta nellíallegato A (elenco dei settori scientifico-disciplinari), nellíallegato B (declaratorie dei settori) e nellíallegato C (corrispondenze tra i settori). Ai soli fini ed effetti di cui allíart.3 del D.P.R. 23.3.2000, n.117, sono altresì definite le affinità tra i predetti settori scientifico-disciplinari, come risulta dallíallegato D. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – I settori scientifico-disciplinari così rideterminati si applicano alle procedure di valutazione comparativa nonché a quelle di trasferimento, i cui avvisi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale successivamente al 15 aprile 2001.

Art. 3 – Per i settori scientifico-disciplinari per i quali è prevista, ai sensi dellíallegato C al presente decreto, corrispondenza univoca tra i settori di cui al presente decreto e quelli previgenti, si provvede al reinquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori con appositi decreti rettorali ricognitivi. Per i settori scientifico-disciplinari per i quali la corrispondenza non è univoca, il reinquadramento è disposto,9 a domanda dellíinteressato da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Senato Accademico. In mancanza della predetta domanda, il Rettore provvede díufficio, sentito il Senato Accademico. Tutti i decreti di reinquadramento dovranno, comunque, essere adottati entro il 31 marzo 2001.

Art. 4 – A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui allíart. 3. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando líeventuale difformità. Il parere è reso entro il termine previsto dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

IL MINISTRO

ALLEGATI