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Disegno di Legge costituzionale: Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione

(approvato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile 2003)

 

Art. 1
Modifica della rubrica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione

1. La rubrica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione è sostituita dalla seguente:
“I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato”,
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 117 della Costituzione

L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 117
La Repubblica garantisce i principi sanciti dalla Costituzione.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall’ordinamento comunitario.
Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini dì Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate, sicurezza interna e internazionale della Repubblica; armi, munizioni ed esplosivi; protezione dei confini nazionali;
e) dogane e profilassi internazionale; norme generai i sul commercio con l’estero;
f) politica monetaria, moneta, attività finanziarie e assicurative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati; sistema valutano; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; norme generali sulle attività produttive;
g) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa e contabile;
h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; cittadinanza, stato civile, anagrafi e censimenti generali;
i) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sui procedimento amministrativo;
l) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; calamità naturali ed emergenze nazionali;
m) norme generali sulla tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro e previdenza sociale;
n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
o) ordinamento generale elettorale degli organi di governo e delle finzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e loro unioni; ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell’ingegno;
q) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali e valorizzazione dei beni culturali di interesse nazionale; norme generali concernenti la tutela del paesaggio, la valorizzazione dei beni culturali, le attività culturali e di spettacolo, l’ordinamento sportivo;
r) tutela della concorrenza;
s) ordinamento della comunicazione; emittenza nazionale e ultraregionale; pluralismo dell’informazione, editoria e relativi interventi statali di sostegno;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della circolazione e della navigazione;
u) produzione, trasporto, scorte e stoccaggi strategici e distribuzione nazionali dell’energia;
v) norme generali sull’alimentazione; pesca in acque marine; organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
w) norme generali sull’istruzione, sulla formazione e sulla ricerca scientifica e innovazione tecnologica; ordinamento delle professioni;
z) norme generali concernenti l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Nel rispetto dell’interesse nazionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di: formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) istruzione e formazione professionali;
i) promozione della cooperazione a carattere di mutualità;
g) artigianato;
h) ricerca scientifica e innovazione tecnologica a sostegno delle attività produttive di interesse regionale e locale;
i) emittenza di ambito regionale;
I) valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali e sportive, di rilevanza regionale e locale;
m) industria in ambito regionale;
n) commercio;
o) turismo in ambito regionale;
p) agricoltura in ambito regionale;
q) governo del territorio;
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e nelle ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al sesto comma ed all’articolo 120, secondo comma. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le loro unioni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva, sono consultate durante le trattative internazionali; partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionaLi e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza legislativa e nel rispetto delle linee di politica estera dello Stato la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 118 della Costituzione

1. All’articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: da “lettere 19 e fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b) e i) del terzo comma dell’articolo 117”.
Art.4
Roma Capitale

1. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio, sentiti il Comune e la Provincia di Roma. Relativamente alle leggi si applicano le disposizioni dell’articolo 127”.
Art.5
Disposizioni transitorie, finali e abrogative

1. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle Regioni ai sensi della presente legge costituzionale, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi tino alla data di entrata in vigore delle leggi o dei regolamenti, statali o regionali, in materia.
2. Salvo diversa disposizione statutaria, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano conservano le rispettive competenze legislative se più ampie di quelle attribuite alle Regioni ordinarie. Alle suddette Regioni si applicano le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale se prevedono competenze più ampie rispetto a quelle di cui sono già titolari.
3. Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione è abrogato.
4. All’articolo 11, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le parole “al terzo comma dell’articolo 117 e” sono soppresse.