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Disegno di legge costituzionale per la modifica dell’art. 117

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 dicembre 2002 (v. stampato Senato n. 1187)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione
(BOSSI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 dicembre 2002

PROGETTO DI LEGGE – N. 3461

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche dell’articolo 117
della Costituzione).

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
“Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale”.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e
e Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.