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Nomina del Gruppo di lavoro ristretto


COMMISSIONE BERTAGNA

Decreto Ministeriale 18 luglio 2001

Prot. n. 672/MR
VISTA – la legge n.59 del 15.3.97 che, all’art.21, detta norme per l’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; la riorganizzazione dell’Amministrazione scolastica e la qualificazione delle professionalità in essa operanti;
VISTA – la legge n.425 del 10.12.1997 che disciplina gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA – la legge n.440 del 18.12.1997, che prevede l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;
VISTO – il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8.3.1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 59 del 15.3.1997;
CONSIDERATA – l’esigenza di costituire un Gruppo di lavoro ristretto, formato da esperti, allo scopo di svolgere una complessiva riflessione sull’intero sistema di istruzione e, nel contempo, fornire concreti riscontri per un nuovo piano di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici, ovvero per le eventuali modifiche da apportare alla legge n. 30 del 10 febbraio 2000.

DECRETA:

Art.1

1. E’ istituito, presso l’Ufficio di Gabinetto, un Gruppo di lavoro cui sono attribuiti i compiti evidenziati in premessa. Sono chiamati a far parte di detto Gruppo i seguenti nominativi:
Prof. Giuseppe BERTAGNA, Università di Bologna e Torino , con funzioni di presidente;
Prof. Giorgio CHIOSSO, Università di Torino;
Prof. Michele COLASANTO, Università Cattolica di Milano;
Prof. Silvano TAGLIAGAMBE, Università “La Sapienza” di Roma
Prof. Norberto BOTTANI, Direttore Dipartimento Innovazione Educativa di Ginevra;
Prof. Ferdinando MONTUSCHI, III Università di Roma.
2. La segreteria tecnica di supporto al Gruppo di lavoro è composta dalla D.ssa Maria Rosaria SCARDACCIONE, dal Prof. Domenico SUGAMIELE e dal Prof. Rosario DRAGO, in servizio presso questo Ministero.

Art.2

1. Il Gruppo di lavoro di cui all’art.1, entro 4 mesi dalla sua costituzione, presenterà al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base di una complessiva riflessione sull’intero sistema di istruzione, un piano di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici e delle eventuali modifiche da apportare alla legge n. 30 del 10 febbraio 2000.

Art.3

Le strutture dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica sono tenute a fornire al Gruppo, così come agli eventuali sottogruppi, gli elementi necessari al fine favorire l’elaborazione del piano di cui all’articolo precedente.
Il supporto amministrativo è affidato al Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione, che curerà anche gli adempimenti contabili necessari ad assicurare il regolare e celere espletamento dei compiti assegnati al Gruppo di lavoro.
La partecipazione ai lavori del Gruppo, ovvero ai lavori dei sottogruppi comporterà il solo rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il soggiorno ed il trattamento di missione.
Per il rimborso delle spese di trasferta e delle missioni spettanti ai componenti del Gruppo di lavoro e per le spese di organizzazione e di funzionamento del Gruppo medesimo, si affida al Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione un importo pari a £. 300.000.000 (trecentomilioni) da trarre sul Cap.1175 dello stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario corrente
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.