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Provincia di Macerata

Documento approvato dal Consiglio provinciale di Macerata nella seduta del 27.09.2005 con atto n.85

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la seguente modifica dell’art.42 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42), apportata dalla Camera dei Deputati con la legge 17 agosto 2005, n.168, di conversione del D.L.30 giugno 2005 n.155 (cd. Decreto Omnibus), recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, consultazione e di accesso agli atti presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
Premesso che la disciplina generale in materia di archivi storici, contenuta nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, prevede l’obbligo, a carico degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di versare all’Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni (art.41);
Considerato
-che tali disposizioni (art.42) sono derogate in riferimento agli organi costituzionali, Presidente della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale, i quali, in ragione delle potestà attribuite e del ruolo assegnato nell’ordinamento costituzionale, possono conservare i propri atti presso i propri archivi storici, disciplinati con specifici regolamenti;
-che i Ministeri degli Esteri e gli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica sono esonerati dall’obbligo di versare agli archivi centrali e periferici i propri documenti, per motivi di sicurezza dell’apparato pubblico e di utilizzo corrente da parte degli uffici;
Tenuto conto
-che il comma 3bis,introdotto nel testo dell’art.42 dalla legge n.168/2005, nel consentire alla Presidenza del Consiglio di costituire un proprio archivio storico separato, deroga alla disciplina generale dettata dal Codice dei Beni Culturali (artt.41 e ss.) e, di fatto, equipara il Presidente del Consiglio agli organi costituzionali indicati in modo tassativo nei primi due commi dell’art.42 (Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Corte Costituzionale), con gravi conseguenze per l’ordinamento vigente, dal momento che, ai sensi dell’art.92 della Costituzione, solo il Governo nella sua interezza, formato quindi da Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri, può essere qualificato come organo costituzionale;
-che l’ipotesi suddetta è suffragata dal fatto che poteri tanto ampi come quelli riconosciuti al Presidente del Consiglio, a cui è attribuita una autonoma potestà regolamentare per la disciplina delle modalità di conservazione, consultazione e accesso agli atti del proprio archivio storico, sono assegnati dall’art.42 del Codice dei Beni Culturali solo alla Presidenza della Repubblica. La Camera, il Senato e la Corte Costituzionale conservano infatti i propri atti secondo le proprie norme interne, senza possedere un’autonoma potestà normativa in merito alle modalità di consultazione e di accesso;
-che l’Archivio centrale dello Stato, già Archivio del Regno, ha garantito, sin dalla sua costituzione, una consultazione altamente qualificata e ispirata a criteri di profonda liberalità, che hanno consentito agli studiosi italiani e stranieri di realizzare decine di migliaia di ricerche e pubblicazioni scientifiche;
-che la creazione di un nuovo archivio storico, separato rispetto a quello centrale dello Stato, finirebbe per minare gravemente il principio dell’unità del patrimonio archivistico, costituendo un pericoloso precedente per l’istituzione di ulteriori archivi separati. Come evidenziato dal Professor Ernesto Galli della Loggia e da altri autorevoli storici (Elena Aga Rossi, Carlo Ghisalberti, Piero Melograni, Francesco Perfetti, Giovanni Sabbatucci, Massimo Teodori), la proliferazione delle sedi di conservazione ostacola la ricerca ed intacca l’organicità dei fondi archivistici, rendendo difformi e spesso aleatorie le procedure per l’accesso ai documenti da parte dei ricercatori;
-che l’assegnazione al Presidente del Consiglio di una potestà regolamentare autonoma in materia farebbe dipendere dalla decisione di un singolo Capo del Governo la scelta non solo in ordine ai documenti che dovranno o meno essere conservati negli archivi ma anche sulle modalità, i tempi ed i termini di consultazione dei documenti in questione;
-che, qualora si applicasse retroattivamente la nuova disciplina per preservare l’unità archivistica dei fondi, potrebbero essere spostate dall’Archivio centrale di Stato al nuovo archivio tutte le carte della Presidenza del Consiglio dall’Unità in poi, il cui ordine di grandezza si aggira attorno ai novemila contenitori, arrecando un grave vulnus al patrimonio archivistico nazionale;
Vista la mozione approvata, in data 1 settembre, dal Direttivo della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), diretta ai Presidenti della Repubblica, della Corte Costituzionale e del Consiglio, al Ministro dei Beni Culturali ed ai Capigruppo della Camera dei Deputati, con la quale si richiede l’abrogazione della disposizione contestata, denunciando le gravi conseguenze discendenti dalla sua applicazione;
Impegna il Presidente e la Giunta Provinciale a
1.Prendere atto della mozione approvata dal Direttivo della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, agli atti della pratica, con la quale la SISSCO ha chiesto di procedere ad una abrogazione del comma 3bis dell’art.42 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, introdotto dall’art.14duodecies della legge 17 agosto 2005 n. 168, di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2005 (cd. Decreto Omnibus), recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione; 2. Esprimere una chiara presa di posizione nei confronti della norma in oggetto, denunciando le gravi ripercussioni che la sua applicazione produrrebbe a carico del Sistema Archivistico nazionale e di tutta la ricerca storica; 3. Sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi connessi all’applicazione della norma richiamata, sollecitando i Parlamentari, eletti nei Collegi della provincia di Macerata, ad attivarsi per una sua abrogazione;