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Provvedimento 10 febbraio 2000

Garante per la protezione dei dati personali

FONTE:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale, anno 141, n.46

Roma, VenerdÏ 25 Febbraio 2000
Parte prima: pp.35-36.

Codici di Deontologia e di buona condotta relativi ai dati personali utilizzati per finalitý storiche, statistiche, di ricerca scientifica, di investigazioni difensive, e ai dati personali utilizzati da operatori sanitari e da istituzioni bancarie e finanziarie.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta del 10 febbraio 2000, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotý, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale. Vista la legge del 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l’art.31, comma 1, lettera h), della citata legge n.675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentativitý, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformitý alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantire la diffusione e il rispetto;

Considerato che la legge n.675/1996 prevede che il Garante promuova un codice di deontologia in materia di attivitý giornalistica (adottato il 29 luglio 1998 e publicato nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto 1998), nonchÈ un codice di deontologia e di buona condotta in materia di investigazioni difensive e di dati utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.22., comma 4, legge n.675/1996);

Considerato che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, in materia di trattamento dei dati personali per finalitý storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare l’art.6, comma 1, prevede che entro sei mesi dalla data del 1ƒ ottobre 1999, il Garante promuova la sottoscrizione di uno o pi˜ codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societý scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per le finalitý sopra indicate, tenendo conto della specificitý dei trattamenti nei diversi ambienti;

Visti gli articoli 7, comma 5, e 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che l’art.17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135, quale modificato dall’art.3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282, prevede che per quanto non previsto dal decreto di cui all’art.23, comma 1-bis, della legge n.675/1996, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie Ë fatto oggetto di appositi codici di deontologia e di buona condotta adottati ai sensi dell’art.31, comma 1, lettera h), della medesima legge;

Considerata la necessitý di adempiere alle predette disposizioni di legge e di promuovere altresÏ un ulteriore codice relativo alle attivitý bancarie e finanziarie in ragione dei diversi profili applicativi emersi e del loro rilievo rispetto alle generalitý dei cittadini;

Considerata la necessitý di osservare il principio di rappresentativitý nell’ambito delle categorie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;

Ritenuta l’opportunitý di conferire la massima pubblicitý all’iniziativa del Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l’art.27 della direttiva n.95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificitý settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Considerata la necessitý che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;

Riservata l’iniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona condotta in altri settori di rilevante interesse generale;

Visti gli atti d’ufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Tutto ciÚ premesso il Garante:

1) Promuove la sottoscrizione di uno o pi˜ codici di deontologia e di buona condotta nei settori di seguito indicati:

a) trattamenti di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti; b) trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica; c) trattamenti di dati personali ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato; d) trattamenti di dati personali effettuati da istituzioni bancarie e finanziarie; e) trattamenti di dati personali effettuati da organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie;

2) invita tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societý scientifiche e le associazioni professionali, aventi titolo a partecipare all’adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativitý di cui all’art.31, comma 1, lettera h), della legge n.675/1996, a darne comunicazione a questa Autoritý entro il 31 marzo 2000 al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Largo del Teatro Valle, 6 – 00186 Roma – fax 06/6818649 – e-mail: codici@garanteprivacy.it

3) riserva ad altri provvedimenti la verifica della conformitý alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, l’esame di eventuali osservazioni, nonchÈ le iniziative necessarie ai sensi del citato art.31, comma 1, lettera h), per garantirne la diffusione e il rispetto.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Presidente: RODOTA’