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Raffaele Romanelli

Scripta volant.
Vita privata, Ricerca storica e Fonti contemporanee

Il decreto 281 del 30 luglio 1999, integrando la recente legislazione sui dati personali – ed in particolare la legge del 31 dicembre 1996, alla quale rinvia – ne disciplina il trattamento “per finalitý storiche, statistiche e ricerca scientifica”. Nel commentarlo, limiterÚ qui la mia attenzione ad un punto che mi sembra possa interessare il dibattito proposto da “Passato Presente”: il rapporto tra dimensione “storica” e dati “personali”, un rapporto che, come vedremo, chiama in causa, oltre alle tendenze proprie della disciplina, anche la particolare natura delle fonti contemporanee. Non commenterÚ dunque le innovazioni procedurali introdotte dal decreto, o la nuova composizione della commissione che deve concedere le autorizzazioni. Altri parleranno di questo con maggiore competenza. Mi interessa di pi˜ discutere alcune implicazioni del dettato legislativo, e ragionare sulla consapevolezza e la sensibilitý storiografiche che dovrebbero ispirare la concessione dei permessi, quali che siano le procedure adottate.

Innanzi tutto, che cosa va inteso come “storico” in questo contesto? E’ comprensibile che la legge non ambisca a fornirne una definizione; essa adotta perÚ un paradigma carico di significati giý nel momento in cui, elencando, distingue nel complesso della ricerca, le finalitý storiche da quelle statistiche o scientifiche. Un aspetto essenziale di questa distinzione andrý discusso con attenzione: la legge infatti suggerisce che mentre le discipline statistiche trattano dati relativi a persone senza bisogno di individuarle singolarmente, Ë invece proprio della storiografia prendere in considerazione particolarmente i dati individuali. Ma prima di questo, la legge offre tra le righe una definizione di storia. Infatti, mentre la delimitazione degli scopi scientifici o statistici Ë risolta in maniera tautologica – gli scopi di ricerca scientifica riguardano “lo sviluppo delle conoscenze scientifiche” (intendendosi ovviamente le scienze esatte, o naturali) e quelli statistici “l’indagine statistica”, degli “scopi storici” si dice invece che essi riguardano lo studio di “figure, fatti e circostanze del passato” (art. 1, c.2).

Dunque la storia come passato: nella sua genericitý, la definizione Ë tutto sommato convincente. Ovviamente il problema Ë quello di farsi un’idea di dove passi il confine che separa il “passato” dal “presente”, problema che la testata che mi ospita deve avere, se non risolto, almeno ben considerato. Un atteggiamento genuinamente storiografico richiede una distanza critica dall’oggetto. Ma implica anche l’affermazione di una continuitý, cioË di legami – non necessariamente d’adesione – che stabiliamo con il nostro passato. Nel caso della storia contemporanea ovviamente la questione Ë assai complessa. Mi viene da pensare che in questo caso la distanza possa essere segnata da una rottura di continuitý, individuale o collettiva. Quando muore una persona cara, di colpo i suoi oggetti diventano memorie, e, come rivelano le grandi rivoluzioni, la caduta di un regime politico trasforma in documenti del passato atti che sono appena di ieri, mentre una sua durata puÚ conservare attualitý ad atti lontani nel tempo. L’Italia, che Ë tra quei numerosi paesi che di rivoluzioni vere non ne hanno mai conosciute, ha perÚ convenzionalmente fissato alcune rotture storiche nel secolo XX: indubbia quella del 1943-’45, pi˜ dubbia, ma egualmente operante (si pensi allo scoglimento dei partiti classici), quella che si dice abbia messo fine alla cosiddetta prima repubblica.

Se dunque potremmo ipotizzare che siano tali fratture a rendere “storici” i documenti, sappiamo che non Ë proprio cosÏ, se non altro perchÈ molti elementi di continuitý, e la vischiositý di cui sono capaci uomini e cose – forse particolarmente accentuata, come si diceva, dal carattere non rivoluzionario delle svolte storiche italiane – rendono ancora “attuali” i documenti del passato. Ma quali tra i documenti? E per quanto tempo? La legge, dopo aver genericamente menzionato il “passato”, non fa riferimento alle svolte storiche. Non dice che sono consultabili le carte del “periodo fascista”, o della “prima repubblica”. Fa piuttosto questione di tempi, tempi differenziati a seconda della natura delle informazioni. Essendo tutti i documenti conservati negli archivi di stato “liberamente consultabili” in via generale, devono essere passati cinquant’anni per “quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, e di quelli relativi a situazioni puramente private”. Ecco un primo paradigma forte, certamente d’ascendenze remote: se nei regimi costituzionali il dibattito politico-parlamentare Ë per sua natura aperto, pubblico (e pubblici, immediatamente stampati/pubblicati sono gli atti del Parlamento), l’azione dello Stato amministrativo Ë per sua natura riservata. In parentesi si noti che la norma in questione risale al 1963, cosicchÈ si puÚ dire in concreto che in piena etý repubblicana, quando il fascismo stava diventando oggetto di ricerca storica (per quanto politicamente “sensibile”, come dimostra la recezione del primo volume del Mussolini defeliciano, che Ë del 196?), si riteneva tuttavia opportuna una particolare cautela per lo studio della politica estera e interna dello Stato dell’intero periodo che iniziava con la prima guerra mondiale, il dopoguerra, il fascismo. L’indicazione ha avuto il suo peso nel trattenere molte ricerche in ambiti pi˜ risalenti, ma forse proprio la coscienza di una rottura storica ha permesso che si sviluppassero egualmente gli studi sul fascismo.

Ma qui parliamo sopratutto dell’altra variabile che si intreccia con quella del passare del tempo nel fissare i limiti alla ricerca: quelle “situazioni puramente private” fissate dalla legge del 1963 che il decreto del 1999 regolamenta in maniera diversa, riducendo in alcuni casi il limite a 40 anni ed estendolo in altri a 70. Cosa dire di queste date convenzionali, da riferire a situazioni “puramente private”? E’ evidente che esse non corrispondono ad alcuna durata politica o istituzionale. PerÚ comprendono tutte l’intervallo intergenerazionale. Il che fa pensare che i decenni rendano inerti i dati “disumanizzandoli”, rendondoli “anonomi” per causa di morte. Quelle durate infatti non affidano certo le vicende umane all’oblio, che ha tempi suoi propri e altamente variabili: figure del passato anche antico possono emergere dall’oblio – come Ë accaduto a Menocchio o a Martin Guerre (ma forse Martin Guerre non Ë mai caduto nell’oblio, almeno a Artigat), uomini del passato alla cui vita privata non si concede alcuna riservatezza – mentre perfino i viventi possono precipitarvi di colpo (quanti sapevano nel 1970 che Kerenski era ancora vivo?). Il vero discrimen tra presente e passato Ë dunque la perdita, o l’indebolimento, di legami personali, familiari e di sangue, di una filiazione magari elettiva, ma fisica e personale tra le generazioni.

A confermarcelo Ë l’attenzione specifica che la legislazione di cui discutiamo presta al trattamento di dati “personali”. Cosa si intende dunque per “dati personali”? Anche in questo caso, la legge rimane discretamente sul vago: si riferisce a qualsiasi dato relativo a persone. Nel linguaggio degli storici ciÚ equivale a dati nominativi, distinti dai dati seriali, statistici, quantitativi. Come si Ë visto, la legge assume che l’approccio quantitativo sia proprio della statistica o della scienza, pi˜ che della storiografia. In questo senso si Ë espressa la “Raccomandazione 18/1997” del Consiglio d’Europa, per la quale “l’espressione ‘risultati statistici’ designa un’informazione ottenuta tramite il trattamento dei dati personali al fine di caratterizzare un fenomeno collettivo di una data popolazione” e che “la conoscenza statistica consiste nello stabilire delle regolaritý, delle leggi di comportamento o degli schemi di causalitý che trascendono tutti gli individui interessati” (corsivo mio). Si potrebbe osservare a questo punto che da quando i settori pi˜ dinamici della storia sociale – la storia della criminalitý, della sanitý, della ricchezza, dei rapporti sociali, patrimoniali, familiari e di genere, etc. – sono andati oltre la serialitý, e con essa la derivazione dai modelli sociologico-statistici, per dedicarsi alle reti di relazione, questa prospettiva Ë profondamente mutata, e coinvolge, oltre che il singolo non eccellente, la persona comune nominativamente individuata, anche e particolarmente la sua vita “privata”, che diventa di grande interesse storiografico. PoichÈ la legge stabilisce che i dati riguardanti la vita privata di singoli possono essere consulati ma non pubblicati nominativamente, se si stabilisse l’impossibilitý che vi siano fonti nominative per il tempo presente, dovremmo arrivare alla conclusione che per l’etý contemporanea non sono applicabili le inclinazioni metodologiche della storia sociale o della microstoria politica ora ricordate. Oppure che esse dovrebbero elaborare diverse strategie d’analisi; non a caso, alcuni studi di comunitý ispirati dalla sociologia o dall’antropologia sono ricorsi all’artificio di modificare i nomi propri, e perfino di intere collettivitý. Sarebbe forse possibile elevare questa pratica a norma “deontologica” per gli studi sull’etý contemporanea?

Ma ciÚ varrebbe per la storia sociale. Ricordandoci che lo studio storico riguarda “figure, fatti e circostanze del passato”, la legge fa sua una concezione idiografica dell'”historia rerum gestarum” che classicamente riguarda le personalitý pubbliche e il loro agire nella sfera pubblica. Qui si intrecciano due diversi registri. E’ vero infatti che stiamo parlando di dati che sono “personali” in quanto “relativi a persone”, senonchÈ l’aggettivo “personale” evoca allo stesso tempo qualcosa di pi˜ specifico, cioË l’immagine di una sfera privata, intima, da contrapporsi a quella pubblica, e alla quale la attuale legislazione rivolge particolare attenzione.

Questo slittamento semantico – da personale come riferito a persone a personale come privato – non Ë affatto indebito, e tocca il cuore della civiltý contemporanea come civiltý individualistica e dei diritti e del suo sforzo di costruire una sfera intima, quella dei costumi, delle emozioni, degli stili di vita (che, in maniera assai ambigua e controversa, coinvolge anche la sfera della domesticitý e della famiglia). In sintesi: la storia Ë la disciplina che studia le vicende del passato; tali vicende sono prevalentemente rappresentate dall’agire di “persone” eminenti (“figure”) sulla scena pubblica. Ma tali astratte figure hanno volti diversi, a seconda che siano figure di rilievo pubblico o persone comuni, destinate all’anonimato. Le prime – che si suppongono pi˜ interessanti per una indagine storica non seriale, ma nominativa – a loro volta si sdoppiano – come ieri i corpi del re – nel loro essere pubblico e nel loro essere privato. Ma Ë questa una distinzione tutt’altro che facile a tracciarsi, per la pregnanza che le due polaritý vengono ad avere sulla scena borghese, nella quale tra la sfera pubblica-statuale e la sfera privata-intima si interpongono la societý civile e il mercato, i quali entrambi appartengono alla sfera privata in quanto opposta allo stato, ma rappresentano la scena aperta e pubblica se contrapposti all’intimitý individuale e familiare. Nell’Ottocento tutto ciÚ riguarda essenzialmente il soggetto individuo borghese, titolare di diritti, non ciÚ che un tempo si chiamava “la massa”, ovvero non tanto e non solo l’insieme anonimo di molti individui, ma la molteplicitý di individui appartenenti a ceti sociali la cui intimitý non assurgeva a dimensione di valore, e dunque non era oggetto di particolare tutela. La democrazia del XX secolo non fa che estendere all’universalitý degli individui quell’insieme di diritti e di valori borghesi. Ma cosÏ facendo, esaltando ad un tempo la rilevanza pubblica e la separatezza del “personale-privato”, rende assai complessa e difficilmente codificabile la distinzione tra la documentazione che Ë di rilevanza pubblica e impone trasparenza – una trasparenza che il ruolo della comunicazione mediatica potenzia, come in una lente d’ingrandimento – e quella che invece attiene al privato individuale e reclama discrezione. Come ha mostrato pi˜ volte la recente storia americana, puÚ accadere che alle vicende intime per antonomasia, quelle sessuali e affettive, venga attribuita una forte rilevanza pubblica quando riguardano non atti, ma persone (“figure” storiche) di fortissimo rilevo pubblico.

Nella sua superficialitý definitoria, la legge italiana di cui parliamo Ë al riguardo rivelatrice. Essa richiede particolari “cautele” nel trattamento di documenti riguardanti il nucleo intimo della sfera privata individuandolo ne “lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare” (art. 7). La salute e la sessualitý sono dunque intesi come l’essenza ultima della riservatezza individuale, alla quale si aggiungono non i rapporti familiari in assoluto – che possono avere aspetti di manifesta pubblicitý: si pensi all’orgoglio di una filiazione illustre, o alla rilevanza pubblica di un contratto matrimoniale – bensÏ solo alcuni di essi, quelli “riservati” (?). Si tratta di definizioni convenzionali, che – lo ripetiamo – non sapremmo nÈ vorremmo approfondire in sede legislativa: Ë naturale che siano le autoritý che regolamentano l’accesso ai documenti a dare corpo, caso per caso, a una materia cosÏ sfuggente.

Ma si veda quanto sono ideologicamente e storicamente circoscritti, e per certi versi culturalmente inaccettabili, i confini stabiliti dalla legge del 1996 per la definizione di dati “sensibili” il cui “trattamento” puÚ essere autorizzato solo “con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante”. Essi sono infatti cosÏ elencati: “I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchÈ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Cominciamo col dire che l’inconsistenza scientifica – e dunque la natura tutta e solo ideologica – del concetto di razza sono da tempo acquisite, ed Ë inaccettabile che quel concetto compaia in un testo legislativo di fine Novecento, anche se utilizzato in senso garantista, ovvero in direzione “antirazzista”. E’ questa una spia grave dell’inconsapevolezza, da parte del legislatore, di quanto sia complessa la materia che si nasconde dietro la – inevitabile – indeterminatezza dei concetti. Implicazioni non meno significative ha del resto l’attribuzione alla sfera privata protetta delle opinioni religiose o politiche dei singoli, e addirittura alla loro adesione a partiti od associazioni: come se un’ombra che dall’antico regime si estende ai regimi dittatoriali del XX secolo (nei quali l’opinione si difende dalle pretese totalitarie del potere) andasse a coprire la sfera dell’opinione pubblica e della societý civile, che Ë quanto di pi˜ aperto – e per l’appunto di pubblico – possa esistere in un regime liberal-democratico.

Qui appunto si ripresenta l’ambigua distinzione tra ciÚ che Ë privato in quanto contrapposto allo stato e ciÚ che Ë pubblico perchÈ appartenente alla societý civile.

Se giý la “privatezza” appare carica di tutte queste ambiguitý e interne tensioni storiche, non meno complesso Ë il concetto di “tutela”. Si tenga presente che l’invadenza propria dello stato moderno tende ad investire direttamente il tessuto intimo della struttura sociale e la vita dei singoli individui non soltanto al fine di controllarli e dirigerli, secondo uno schema burocratico-totalizzante, ma per l’appunto anche al fine di “tutelarli” – si pensi agli interventi sanitari, o alla tutela della famiglia e dei minori, della moralitý e del costume – cosicchÈ la tutela della personalitý si traduce da un lato in una intrusione, dall’altro nella difesa da quell’intrusione con una sorta di barriera liberistica oltre la quale “lo stato non deve intervenire”. E nemmeno dovrebbe sapere, nÈ ricordare: dopo aver sottoposto la vita della collettivitý allo sguardo penetrante dell’opinione e degli apparati pubblici, la stessa civiltý invoca una estensione dei diritti individuali fino a immaginare di costituire una sorta di “diritto allíoblio” che autorizzerebbe il singolo a veder cancellata ogni traccia di sÈ dalla documentazione storica.

Nemmeno questa contraddizione Ë risolvibile su piano normativo, ma si traduce anch’essa nella perenne tensione che agita il dibattito d’opinione, la politica, la giurisprudenza. Ed Ë la tensione, mi sembra, che agita il problema con il quale abbiamo a che fare qui, giacchÈ la legge riguarda “dati personali” che si immaginano prodotti in grande quantitý dall’amministrazione per fini “determinati, espliciti e legittimi” (Ö.), ma che poi si vorrebbero coperti dal segreto, non utilizzati “in termini non incompatibili con tali scopi”, conservati “per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”, quindi cancellati non appena lo scopo viene a cessare, e, ancora, protetti da anominato, e accessibili solo a condizioni determinate e controllate. Giý da questo punto di vista mi pare che l’aggiunta introdotta dall’art. 3 DL 1996, per la quale detto trattamento, se “per scopi storici”, “puÚ essere effettuato anche oltre il periodo necessario” agli scopi originari, si risolve in un paradosso, giacchÈ la ricerca storica dovrebbe o essere giý attivata al momento della cessazione degli scopi, cosÏ da bloccare la morte del dato, oppure contare, come di fatto conta, sull’inadempienza della legge, ovvero sulla conservazione dei dati oltre il tempo necessario. Un quadro che si fa ancor pi˜ confuso se si pensa che per “trattamento” la legge intende sia la conservazione che la distruzione, onde il dato di cui si parla puÚ essere giý stato distrutto all’interno del suo ciclo di vita attiva.

Ma, quel che pi˜ conta, sembra verificarsi una sorta di cortocircuito disciplinare tra gli obiettivi della storiografia, le sue tendenze attuali e la natura stessa delle fonti contemporanee. E’ questo un altro punto – l’ultimo – sul quale vorrei riflettere qui. La storia “contemporanea” non Ë la narrazione di un oggi ovunque collocato nel tempo, ma Ë la storia di una epoca storica specifica, il XX secolo, che per tutte le ragioni fin’ora dette produce documenti in maniera diversa dal passato. Ribadiamo ancora una volta che l’epoca si caratterizza per una esigenza di fondo di trasparenza di fronte alla pubblica opinione. E’ l’etý dei diritti, delle libertý e delle procedure. Come ho giý osservato, nei regimi costituzionali il dibattito politico-parlamentare Ë per sua natura aperto, ciÚ che ha portato rilevanti innovazioni nella documentazione politica e perfino diplomatica (si ricordi la “scoperta” della firma del patto di Londra dopo che la pubblicazione da parte bolscevica dei trattati internazionali rese impossibile mantenerne la tradizionale segretezza). Ma la stessa spinta alla legittimitý e alla pubblicitý coinvolge anche il luogo deputato agli arcana imperii, l’azione amministrativa e perfino quella di polizia. CosicchÈ la medesima ideologia che chiede l’apertura degli archivi chiede anche la pubblicitý degli atti amministrativi che agli archivi sono destinati. La legislazione sulla trasparenza, che riguarda in primo luogo gli atti amministrativi per cosÏ dire ancora “vitali” o “viventi”, costituisce indubbiamente líapprodo ultimo di questa tendenza; essa non inibisce la raccolta di dati personali – e come potrebbe, in un moderno stato burocratico? – ma tende da un lato a limitarla al fine e alla durata propri del procedimento, come si Ë detto, dall’altro a renderla immediatamente trasparente e “accessibile”. Si vorrebbe insomma che il potere, pervasivo e discreto a un tempo, abitasse in una casa di vetro e appena sfiorasse le persone nella cui vita fa irruzione.

E’ questa una situazione del tutto nuova per gli storici. I quali sono abituati a lavorare su ciÚ che i documenti esplicitamente dicono, ma pi˜ ancora su ciÚ che da essi traspare indirettamente, sia circa le procedure e i poteri che li hanno redatti (certo senza pensare ai futuri ricercatori), sia circa tutte quelle notizie, non direttamente pertinenti all’atto, che l’ampia discrezionalitý e l’arbitrio del potere, e soprattutto il suo agire al coperto da occhi indiscreti, hanno per secoli depositato negli archivi in maniera fortuita. E’ proprio lo scarto tra l’informazione prevista e codificata e quella occasionale e non protocollare ad affascinarli maggiormente. E cosÏ continuerý ad essere; pi˜ che il contenuto di un documento amministrativo, potrý interessare la sua struttura formale, il gergo in cui Ë redatto, magari la carta su cui Ë stampato. Resta perÚ il fatto che il suo contenuto riguardante persone tende a farsi assai parco e controllato. Da quando si Ë affermata l’idea di un controllo di legalitý, i documenti amministrativi sono prodotti entro un quadro potenzialmente pubblico che tende a prosciugarli. A volte, si ha l’impressione che solo l’inerzia burocratica consentirý ai documenti di trattenere brandelli di informazioni personali. Prendiamo in mano la nostra carta d’identitý: da tempo sono sparite la paternitý e la maternitý, ma vi rimangono, oltre che lo stato civile (anche questo in via di sparizione), anche la “professione” (?!), nonchÈ alcuni “connotati e contrassegni salienti” come la statura, i capelli, gli occhi, e perfino i “segni particolari”. Sono residui di metodi di identificazione – individuale, sociale ed etnica – di cui sono piene le fonti premoderne, che si affidano a elementi permanenti, sia genetici (il colore degli occhi, la statura) che procurati (cicatrici, mutilazioni, tatuaggi), ma anche a connotati che solo per noi moderni sono effimeri e fungibili, come l’abbigliamento: fusciacche e bandane, orecchini ed anelli, tube e mantelli connotavano un tempo l’individuo pi˜ di una firma. Come dire quali di questi dati – la cui menzione per lo pi˜ rimane soltano nella modulistica – sarebbero oggi funzionali all’immediata identificazione di polizia, quali sono personali e riservati (il piercing attiene all’intimo?), e quali meritano di essere conservati a futuri “fini storici”?

Non sono certamente il primo a osservare come la legislazione sulla trasparenza rischia di impoverire, se non di falsificare fin dallíorigine, la costituzione di fascicoli amministrativi (si veda ad esempio quanto scrive Carlo Vivoli, L’accesso agli archivi: a proposito di un recente convegno internazionale, in Democrazia in rete o “grande fratello”? L’accesso agli archivi e la salvaguardia della riservatezza nelle fonti contemporaee, a c. di M.Biagioli e F.Klein, Firenze 1999). A tacere poi del fatto che a petto di una siffatta “pervasivitý svuotata” dell’apparato amministrativo sta l’estensione crescente delle sfere “private” dell’economia e della politica, che sposta altrove le leve d’ogni potere (e dunque riduce il significato della documentazione pubblica), si aggiunga che quando si immagina e si pretende che tutti gli atti siano potenzialmente “ufficiali”, ovvero trasparenti, si puÚ anche ragionevolmente supporre che la produzione di comunicazioni, registrazioni, o transazioni riservate trovi altri canali per esprimersi, canali non minacciati dalla conservazione (che appare imediatamente come pubblicizzazione e divulgazione). Intanto, anche la tradizionale azione informativa di polizia rischia di divenire illecita, e dunque di non trovare posto negli archivi nemmeno quando l’esistenza di dossier sia stata accertata, come potrebbe accadere in Italia ai fascicoli del Sismi, del Sisde e del Cesis di cui il Parlamento ha di recente disposto la distruzione. “Chi di noi – scriveva Marc Bloch nel 1944 – non preferirebbe avere nelle mani, piuttosto di tutti i giornali del 1938 e 1939, alcuni documenti segreti di gabinetto, alcuni rapporti confidenziali di capi militari?” (Apologia della storia o mestiere di storico, Torino 1969, p.68). Oggi, rischiamo di doverci contentare dei giornali, anche perchÈ la comunicazione radiofonica, telefonica, telematica ha via via sostituito quella cartacea. Sappiamo che il controllo su queste comunicazioni non solo Ë possibile, ma Ë largamente praticato. Ma non deposita archivi, almeno nel senso in cui li intendiamo, come depositi di carte, per lo pi˜ di natura amministrativa, quindi ufficiali, nonchÈ immodificabili, laddove gli accumuli di dati telematici che giý oggi ingombrano i siti elettronici sono malleabili e senza tempo. La fonte cambia natura, si nasconde, ma anche risponde docile alle mani del ricercatore, che puÚ diventare ad un tempo un navigatore senza bussola negli spazi infiniti della comunicazione effimera, un investigatore (privato, naturalmente) alla caccia di dati “illeciti”, oppure un artefice delle sue fonti, come giý accade con la storia orale: Verba manent, cosÏ due “storici orali” hanno intitolato anni fa un loro volume (G.Contini e A. Martini, Verba manent. Líuso delle fonti orali per la storia contemporanea, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993). Scripta volant, aggiungiamo noi.

PuÚ esser questa una situazione carica di fascino sia per il ricercatore che per l’archivista. Che perÚ dovrebbero cambiar pelle, e pensare in maniera diversa le fonti. Forse gli archivisti dovrebbero studiar nuovi modi per trattenere i reperti della comunicazione contemporanea. Quanto agli storici contemporeneisti, che spesso, figli anch’essi della civiltý della certificazione, si aspettano di consultare in archivio l’esistente perchÈ immaginano che tutto vi sia registrato e conservato, dovrebbero sapere che vi troveranno molto e poco ad un tempo, e che dovranno aguzzare l’ingegno, e dotarsi di capacitý investigative nuove, finalmente prendendo a “lavorare per tracce”, secondo l’immagine di Simiand, non lasciando l’arte indiziaria a medievisti e modernisti. Dotandosi semmai di quel “codice deontologico” che dovrebbe essere impresso nel mestiere e che non sarý facile mettere per iscritto.

Raffaele Romanelli,
Istituto Universitario Europeo, Firenze