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Stefano Rodotà
Quaderni I/2001
SEGRETI PERSONALI E SEGRETI DI STATO.
Privacy, archivi e ricerca storica

a cura di Carlo Spagnolo
Parte I
Privacy e codice deontologico

Guido Melis ha fatto riferimento al certificato medico di Amedeo Giannini. Quello è un caso in cui, se contestualizzata, altrochè se lo storico deve utilizzare quell’informazione; anzi se la omettesse probabilmente gli altri storici gli direbbero che ha voluto dare una rappresentazione biografica scorretta.
Il codice deontologico solleva questioni molto complicate e io credo che oggi siano emersi chiarimenti importanti. Al tempo stesso si sono evidenziate delle difficoltà che noi dobbiamo superare, cominciando da quelle, che opportunamente sono state messe in evidenza da Isabella Zanni Rosiello, collegate al Testo Unico dei beni culturali. Si dimostra ancora una volta come in questo paese anche le iniziative che dovrebbero semplificare – perché un testo unico dovrebbe offrire alla fine un prodotto che consenta non dico l’illuministica ed immediata comprensibilità della legge, ma perlomeno un ordine nelle fonti – sortiscono spesso l’effetto opposto, in questo caso perché il legislatore si è scordato che intanto era intervenuto il decreto 281. In questo momento ho una grande paura perché è stata costituita – scusate la divagazione – una commissione per la semplificazione legislativa, con tempi talmente serrati di lavoro che potrebbe produrre un peggioramento della situazione generale. In Francia, con molta maggiore pomposità , è stata costituita da molti anni la cosiddetta Commissione per la codificazione. E’ il paese di Napoleone e si possono permettere di chiamare tutto “codificazione”. Però, prima di licenziare quello che noi chiameremmo “testo unico” e che loro chiamano “codice” di un settore, ci lavorano sopra anche per anni.
L’ intrico di fonti mi preoccupa molto, perché non possiamo risolverlo attraverso il codice deontologico. Quindi dovremo introdurre qualche norma per risolvere questi pasticci. Per esempio, nel d.l. 281, all’ art. 6 si dice che “il Garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia” – ma sottoscrizione da parte di chi? Questo rappresenta per noi un bel problema, anche perché di seguito si continua – “e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali”, ma non è chiaro se tale riferimento ai soggetti pubblici e privati individui i destinatari del codice o coloro i quali lo devono sottoscrivere.
Quindi dobbiamo affrontare questo tipo di problemi, e per questo noi ieri ci siamo un po’ cautelati pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale una specie di appello pubblico alla collaborazione, anche se non era un atto dovuto e forse persino improprio. Perಠmeglio correre il rischio di un eccesso di trasparenza che non trovarci un domani nella condizione di farci obiettare da qualcuno: “Ma voi a quale titolo non avete comunicato che stavate svolgendo questo tipo di attività ?” ciò certamente non significa che tutti i soggetti saranno informati, ma quella che si chiama “pubblicità ufficiale” sarà stata rispettata. Questo è un primo problema e sarà anche un vostro problema. Giustamente è stato messo in evidenza come, e qui è detto esplicitamente, “le associazioni degli archivisti e dei bibliotecari rientrano tra le associazioni professionali a cui l’ art. 6 fa riferimento”, quindi non c’è dubbio che noi le interpelleremo. Poi per il prodotto finale e come dovrà essere confezionato resta ferma la nostra responsabilità . Ma che succederebbe se ad un certo punto una di queste associazioni che noi riteniamo coinvolte rifiutasse di sottoscrivere? Ci stiamo inventando una serie di strumenti, per esempio le autorizzazioni generali, che non erano assolutamente previste dalla legge – le abbiamo istituite attraverso un decreto – che hanno risolto infiniti problemi, ma sono misteriose per ciò che riguarda la loro natura giuridica ed hanno incuriosito mezza Europa. Quando siamo andati a raccontare quello che stavamo facendo, queste autorizzazioni generali sono piaciute molto, però quando ci hanno chiesto cosa fossero ho risposto che non lo sapevo. Scusate se l’ho buttata, così, sul frivolo per rendere meno faticosa la percezione dei problemi, ma certamente queste questioni ci sono.
Su un punto io mi sentirei un po’ più tranquillo. La “giuridificazione” degli aspetti più diversi della vita mi pare una tragedia, soprattutto perché attraverso la legislazione parlamentare e anche la legislazione delegata la dovuta flessibilità sinceramente mi pare un risultato non attingibile. La legislazione parlamentare di per sè è uno strumento di rigidità . Nonostante i limiti di questi nuovi strumenti, invece, un risultato positivo è la flessibilità . Anche per il codice di deontologia dell’attività giornalistica, che ha un maggiore grado di formalizzazione, se Consiglio dell’ordine e Garante si trovano dall’ accordo la modifica del codice e delle sue norme si può fare in ventiquattr’ ore. Non c’è bisogno di altro. Noi ci riuniamo, il consiglio dell’ordine ci fa una proposta che la mattina dopo può essere approvata e diventa il codice, con quell’alto grado di formalizzazione, cioè una norma secondaria azionabile davanti al giudice. La procedura di modifica può essere più complicata per gli utenti degli archivi, perché se ci saranno molti sottoscrittori si dovrà interpellarli tutti, ma insomma, in sè c’è un’idea di disciplina diversa da quella dello strumento tradizionalmente rigido, sia pure nell’ambito dei criteri, dei principi e della normativa che sta alla base di questo settore.
Detto questo, è chiaro che c’è una preoccupazione fondata. Si osserva che se questo codice individua delle procedure per ottenere l’accesso ad alcune categorie di documenti, non l’accesso agli archivi in sè ma a determinati documenti che contengono soprattutto dati di carattere sensibile, introduce un problema delicato. Prima in realtà l’accesso prescindeva dall’indicazione di una serie di requisiti e adesso rischiamo di irrigidire il procedimento. E’ un’obiezione di cui io sono consapevole, però ci dovete dare il conforto della vostra opinione per permetterci di capire fino a che punto noi dobbiamo introdurre degli elementi procedurali (concordo, non sostanziali). perché poi si vedrà in filigrana la figura dello storico, o addirittura – lo slittamento semantico in questi casi è rivelatore – del buono storico, per capire fino a che punto questa proceduralizzazione è auspicabile e in che forme. Qual era il problema che ci è stato posto? E’ che all’assenza di proceduralizzazione non corrispondeva il massimo di apertura ma il massimo di discrezionalità e di arbitrio, per cui si ammetteva o non ammetteva, autorizzava o no, fuori da ogni garanzia. Allora che cosa dobbiamo sfruttare come indicazione normativa? La regola deve essere che, una volta che tu hai ammesso tizio, a parità di condizione devi ammettere tutti. Il problema è di avere una minore discrezionalità a cui corrisponda una maggiore formalizzazione, però non nel senso di ridurre le possibilità di accesso ma di renderle ampie ed eguali. Detto così è facile, però è uno dei punti su cui dobbiamo lavorare, per cui la nostra richiesta di collaborazione è massima.
Seconda cosa: è stata usata un’espressione che mi è piaciuta molto, ossia che questo dovrebbe essere un codice che contagi un po’ tutti. La frase mi sembra felice perché corrisponde alla preoccupazione che noi abbiamo avuto a proposito del codice di deontologia dei giornalisti. Dato che c’è una corporazione, mentre i mezzi di comunicazione rendono ben più ampio e, per fortuna, diffuso l’accesso, la norma deve contagiare anche coloro i quali non sono sottoposti alla disciplina ed alla vigilanza dell’ordine. In questo senso ci troviamo di nuovo dall’accordo, però il problema non è risolto neppure qui.
Il terzo punto riprende due osservazioni di Ugo De Siervo. Certamente il riferimento a salute, vita sessuale e rapporti riservati familiari opera come una limitazione rispetto alla categoria più generale, contenuta nella normativa precedente. Le ragioni culturali per cui si fa riferimento a queste categorie sono del tutto evidenti. E’ opportuno, mi chiedo, in sede di codice deontologico, procedere a qualche specificazione? Specifico ulteriormente la domanda. Ugo De Siervo ha fatto riferimento ai dati genetici, ad esempio ad una norma che in questa fase sta ricevendo particolare attenzione e pubblicità , un decreto del 1929 che consente alla donna che partorisce di non essere nominata. Di fronte a questi abbandoni di minori si dice di partorire in ospedale e ci sarà una copertura totale. Qui c’è il problema di uno Stato che chiede fiducia al cittadino. Si dice, scusate se di nuovo adotto termini molto semplicistici: “Non ammazzare questa persona, perché, se la ragione per la quale lo fai è essere sottratta alla conoscenza pubblica del fatto che tu hai partorito quel bambino, ci sono delle garanzie formali che io ti assicuro”. Naturalmente un tale impegno crea un circuito di rapporti sociali estremamente complesso, perchè neanche questa persona potrà avere accesso a quel dato e ciò pone certamente dei problemi giuridici. Fino a che punto la riservatezza riguarda soltanto il gioco stretto dei rapporti tra queste due persone? Riguarda la discendenza? Chi sono gli interessati rispetto a certi dati? I dati genetici mettono in evidenza questo problema in modo particolare. Con un’espressione enfatica ma che coglie la realtà , si dice che “il genoma è immortale”, nel senso che esso è la trasmissione genetica di caratteri attraverso le generazioni. Questi dati, allora, già oggi nella disciplina si vanno autonomizzando rispetto agli altri dati sulla salute – non so se avete letto che due giorni fa Clinton ha emanato un decreto sulla privacy genetica che riguarda solo le amministrazioni pubbliche – e questo ci dice che all’ interno dei dati sanitari c’è una categoria che richiede un’attenzione particolare, come peraltro vuole quella raccomandazione del Consiglio dall’Europa a cui si fa riferimento nella delega. Ma vi faccio un altro esempio, per chiedere se dobbiamo procedere su questo terreno ad alcune esemplificazioni ulteriori, oppure no. Una delle cause di scioglimento automatico del matrimonio, che forse nessuno di voi conosce, è contenuta in una legge che si chiama “legge sulla rettificazione di sesso”. Nel momento in cui l’ordinamento italiano, uno dei pochi al mondo insieme a quello tedesco ed olandese, ha riconosciuto la rilevanza del cosiddetto fenomeno del transessualismo, cioè il diritto di ottenere la modifica dei caratteri sessuali, ha inciso sullo stato civile. Ovviamente in alcuni sistemi lo stesso diritto è tacitamente ammesso però non ha riscontro in un obbligo che riguardi i registri dello stato civile, mentre da noi la legge è stata intitolata proprio “rettificazione del sesso”, il che vuol dire che sui registri dello stato civile è annotato il cambiamento di sesso, col mutamento del nome. Un effetto è lo scioglimento del matrimonio, perché uno dei requisiti del matrimonio, fino ad oggi, nel nostro sistema è la differenza di sesso tra i nubendi. Allora, questa particolare causa di scioglimento di matrimonio dev’ essere coperta da una particolare riservatezza, perché questo è uno di quei dati dello stato civile non accessibili a soggetti diversi? Qui la casistica può diventare molto ampia, ma se torniamo al codice, dobbiamo dire qualcosa sugli atti dello stato civile, in questa particolare materia?
In questo lavoro noi ci attendiamo molto dalla vostra collaborazione e dobbiamo in qualche modo immaginare anche una procedura. Pensiamo di lavorare raccogliendo tutto il materiale inviato dalle associazioni interessate. Poi faremmo due operazioni: da una parte mettere tutto questo materiale, se coloro i quali ce lo mandano lo consentono, sul nostro sito Web, dall’altra parte fare circolare subito questo materiale tra i soggetti che si manifesteranno interessati e intanto procedere noi alla stesura di una prima bozza, in termini parlamentari si chiama “testo base”, cioè prendere tutti i riferimenti e preparare un testo con varianti da fare circolare e da sottoporre alle valutazioni degli interessati. Abbiamo lavorato così nell’unico caso di cui abbiamo fatto esperienza, quello dei codici deontologici dei giornalisti. E’ un problema di approssimazioni successive, per cercare di avvicinarci al testo definitivo.